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Lo statuto |
INDICE |
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Generalità Attività Gite e
viaggi Dicono di noi
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L'associazione è una libera
aggregazione di persone e non ha scopo di lucro, ha durata illimitata nel
tempo, è apartitica ed aconfessionale. a) contribuire alla promozione culturale delle persone aderenti; b) promuovere, sostenere ed attuare studi, ricerche ed altre iniziative culturali per lo sviluppo della formazione permanente e ricorrente; c) favorire lo sviluppo della socializzazione e della partecipazione.
L’Associazione realizza i
propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo
meramente esemplificativo: attivazione di corsi, laboratori, dibattiti,
edizione di stampe periodiche e non, dispense, visite culturali e
artistiche, iniziative ricreative ed ogni altra iniziativa e servizio
idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo. LO STATUTO COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE Art. 1. E' costituita con sede in Gorla Maggiore in Piazza Martiri della Libertà, 19 l'Ente Non Commerciale di Tipo Associativo denominato “Università della Terza Età”, Ente Associativo ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n° 460 e nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. Art. 2. L’Associazione “Università elle Terza Età”, più avanti chiamata per brevità Associazione U.T.E., non ha scopo di lucro. Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.[Ritorna all'indice] Art. 3. L’Associazione in particolare persegue le seguenti finalità: a. contribuire alla promozione culturale delle persone aderenti b. promuovere, sostenere ed attuare studi, ricerche ed altre iniziative culturali per lo sviluppo della formazione permanente e ricorrente. c. favorire lo sviluppo della socializzazione e della partecipazione Art. 4. L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo: attivazione di corsi, laboratori, dibattiti, edizione di stampe periodiche e non, dispense, visite culturali e artistiche, iniziative ricreative ed ogni altra iniziativa e servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.
Art. 5. Per
il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire
anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare
con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità
statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al
fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al
raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività produttive,
accessorie e strumentali ai fini istituzionali. Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 40° anno di età e, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. L’Associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea. Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l’aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.[Ritorna all'indice] Art. 9. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate. Art. 10. La qualità di socio si perde: a. per morte b. per morosità c. dietro presentazione di dimissioni scritte d. per esclusione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.
Art. 11.
Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di sostenitori tutte
le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo
economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di
elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati e di
partecipare alle iniziative che vengono di volta in volta intraprese
dall’Associazione. Art. 12. Sono organi dell’Associazione: a. l’Assemblea dei soci b. il Consiglio Direttivo Tutte le cariche sociali sono elettive. I componenti le cariche sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, salvo rimborsi spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell’Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Art. 13. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente del Consiglio Direttivo che la convoca: almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Per convocare l’Assemblea il Consiglio Direttivo delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 7 (sette) giorni prima del giorno previsto. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. Art. 14. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. Art. 15. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. ‹ consentita l’espressione del voto per delega con un tetto massimo di due deleghe pro capite. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. Art. 16. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea. Art. 17. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: discute ed approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo; definisce il programma generale annuale di attività; procede alla nomina degli amministratori, determinando previamente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo; determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento; discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione; delibera sulle responsabilità degli amministratori; decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 10; discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno. Art. 18. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.[Ritorna all'indice] Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri, nominati dall’Assemblea; esso dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti. La convocazione è fatta a mezzo di lettera non raccomandata inviata almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci. Nello specifico:
Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. Il consigliere assente per più di tre volte consecutive senza giustificato motivo decade dall’incarico. Il Consiglio Direttivo è competente nella valutazione delle validità delle giustificazioni prodotte.[Ritorna all'indice] IL PRESIDENTEArt. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Convoca e presiede l’Assemblea generale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.[Ritorna all'indice] Art. 24. Il Tesoriere è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo ed è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.[Ritorna all'indice] Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. E’ altresì responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla Legge 675/96.[Ritorna all'indice] PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO Art. 29. L’esercizio sociale decorre dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso. Indipendentemente alla redazione del rendiconto economico e finanziario, in caso di raccolte occasionali pubbliche di fondi, l’Assemblea ordinaria è tenuta ad approvare entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell’art. 22 del DPR 600/73, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate all’art. 108 del DPR 917/86. Art. 30. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
Art. 31. Il patrimonio sociale è costituito da:
Art. 32. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.[Ritorna all'indice] SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI Art. 33. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 18 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 622, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.[Ritorna all'indice] Art. 34. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.[Ritorna all'indice]
L'ATTO DI FONDAZIONE
L'atto formale della
fondazione dell'Associazione "Università della Terza Età" (UTE) e
l'approvazione dello Statuto sono stati elaborati e stesi giovedì 8
novembre 2001 alla presenza del Sindaco e dell'Assessore alla Cultura. |
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